IL PRETORE
   Letti  gli  atti  di  causa,  sciogliendo  la  riserva che precede,
 osserva:
   I. - La presente controversia e'  stata  introdotta  con  citazione
 notificata  il 4 settembre 1996 ed alla prima udienza di comparizione
 nessuno e' comparso.
   In assenza di comparizione delle parti, il giudicante dovrebbe fare
 applicazione  della  norma  dell'art.  181,  primo comma, c.p.c., nel
 testo risultante dalla inopinata  modificazione  apportata  dall'art.
 4,  comma  1-bis,  del   d.-l. 18 ottobre 1995 n. 432 come convertito
 dalla legge 20 dicembre 1995 n. 534, divenuto efficace fin  dal    21
 dicembre 1995 ex art. 15, comma 5, legge n. 400/1988.
   In  particolare,  il  testo  dell'art. 181, primo comma, nuovamente
 reintrodotto dispone che "se nessuna  delle  parti  comparisce  nella
 prima  udienza,  il  giudice  fissa una udienza successiva, di cui il
 cancellerie da' comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle
 parti comparisce alla nuova udienza, il giudice,  con  ordinanza  non
 impugnabile,  dispone  la  cancellazione della causa dal ruolo". Tale
 testo, salva la sostituzione del riferimento  al  giudice  istruttore
 del   vecchio  processo  avanti  al  tribunale,  del  riferimento  al
 "giudice" (imposto dalla scomparsa nel nuovo rito processuale  civile
 della  figura  del  giudice  istruttore),  e'  quello  che nel nostro
 ordinamento venne introdotto dall'art. 15 della legge 14 luglio  1950
 n. 581, cioe' dalla famosa (o forse famigerata, per chi abbia a cuore
 un modello processuale civile moderno) Novella del 1950.
   Per  effetto  del  rinvio  (formale o ricettizio che sia) dell'art.
 309 c.p.c. al primo comma dell'art. 181, la  disciplina  dell'assenza
 delle  parti costituisce in prima udienza, nel senso della previsione
 di un rinvio dell'udienza,  e'  ridiventata  applicabile  anche  alle
 udienze  successive  all'udienza  di  prima comparizione. Per cui, il
 nostro processo civile ha tornato ad ispirarsi ad una regola, in base
 alla quale e' consentito alle parti costituite,  se  sono  d'accordo,
 ovvero  all'unica parte costituita, di dilazionare lo svolgimento del
 procedimento senza palesare in alcun modo la ragione della  dilazione
 e  senza che al giudice sia consentito alcun potere di valutazione in
 ordine alla ragionevolezza della dilazione.
   Ritiene questo pretore che la reintroduzione di tale disciplina non
 sia conforme a Costituzione e sulla base di questo  convincimento  ha
 gia'  sollevato  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art.
 309 c.p.c., dapprima con l'ordinanza del 24 gennaio 1996  resa  nella
 causa  fra  Immobiliare  Giga  S.r.l.  e  Zamboni  Alfio  Tullio  (n.
 5743/1995 r.g.c.) e, poi, con l'ordinanza del 13  maggio  1996  nella
 causa  fra Residence Santa Giuliana S.r.l. e Vernizzi Rinaldo e Russo
 Anna  (n.    6264/1995  r.g.c.),  nella  quale   le   ragioni   della
 incostituzionalita'   sono  state  aggiornate  al  lume  del  recente
 disconoscimento da parte della Corte costituzionale della  rilevanza,
 ai  fini  della  regolamentazione  del  processo  civile, della norma
 dell'art. 97 della Costituzione.  Nella recente sentenza  n.  84/1996
 la  Corte costituzionale ha, infatti, ribadito che la norma dell'art.
 97 rileverebbe solo ai fini della  regolamentazione  dell'ordinamento
 degli uffici giudiziari a livello amministrativo e non invece ai fini
 della   concreta  regolamentazione  del  processo  sotto  il  profilo
 dell'esercizio della funzione giurisdizionale.
   Pur non condividendo tale autorevole opinione questo Pretore, nella
 citata ordinanza del 13 maggio 1996 vi ha  prestato  ossequio  ed  ha
 abbandonato come parametro di riscontro della sollevanda questione di
 costituzionalita'  dell'art.  309 c.p.c. il riferimento all'art.  97,
 gia' utilizzato nell'ordinanza del 24 gennaio 1996.
   II. - Con la presente ordinanza si intende sollevare nella presente
 controversia  questione  di  legittimita' dell'art. 181, primo comma,
 c.p.c. sulla base del richiamo integrale (del resto gia' avvenuto  in
 altre   ordinanze  di  rimessione  alla  Corte  costituzionale  della
 medesima questione)  delle  ragioni  esposte  nell'ordinanza  del  13
 maggio   1996   a  proposito  della  questione  di  costituzionalita'
 sollevata sull'art.   309 c.p.c. In tale  ordinanza,  del  resto,  si
 evidenzio' come la Corte costituzionale, ove accogliesse la questione
 sull'art.   309   potrebbe   d'ufficio   dichiarare  incostituzionale
 direttamente anche all'art.  181, primo comma c.p.c.
   Pertanto, in questa sede si intendono richiamate  integralmente  le
 motivazioni poste a fondamento dell'ordinanza 13 maggio 1996.
   In  ordine alla rilevanza della questione nel presente giudizio, si
 osserva  che  essa  e'  manifesta,  poiche'  il  giudicante  dovrebbe
 necessariamente  provvedere  ad  applicare  la  norma denunciata come
 incostituzionale e  fissare  una  nuova  udienza,  anziche'  disporre
 l'immediata cancellazione della causa dal ruolo, come dovrebbe essere
 secondo  la  disciplina  che  si  reputa  conforme alla Costituzione,
 siccome illustrato nell'ordinanza 13 maggio 1996.